Legge regionale 03 marzo 1998, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.
Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, con legge 21 gennaio 1994, n. 61, sono finalizzate al mantenimento, sviluppo e potenziamento delle attività di tutela e di promozione della qualità degli ecosistemi naturali e degli ecosistemi antropizzati, al controllo ed alla prevenzione dei fattori di degrado che hanno o che potrebbero avere conseguenze dirette o indirette sulla salute umana. In tale contesto la Regione Friuli-Venezia Giulia persegue l'obiettivo della massima integrazione e coordinamento delle attività svolte in materia ambientale ed igienico-sanitaria dai diversi livelli istituzionali, in armonia con la legge 8 giugno 1990, n. 142, con il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.
2. Le disposizioni della presente legge disciplinano altresì il riordino ed il funzionamento delle strutture preposte ai controlli ambientali, le modalità di erogazione dei servizi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente alla Regione ed ai suoi enti strumentali, agli enti locali ed ai loro consorzi, società partecipate ed aziende speciali, alle Aziende per i servizi sanitari, agli altri enti pubblici, nonché ai privati.
3. Ai fini di cui al comma 1, l' istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, di seguito denominata ARPA, e la sua operatività coordinata ed integrata, nelle modalità previste dall'articolo 17, con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, costituiscono l'avvio di un sistema regionale della prevenzione ambientale ed igienico-sanitaria.
6. Con regolamenti da adottare in base ai medesimi criteri, principi direttivi e procedure di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, la Giunta regionale procede, comunque non oltre dodici mesi dalla nomina del Direttore generale, alla semplificazione delle procedure amministrative previste dalle leggi regionali nelle materie interessate dall'articolo 3 della presente legge, nonché all'abrogazione o sostituzione di controlli tecnico-amministrativi.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 1, comma 1, L. R. 16/1998