Legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998).
Art. 9
2. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 75/1982, la quota di lire 20.000 milioni relativa agli introiti previsti per l'anno 2000 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1998- 2000, dei rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa, è destinata, nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 81 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31, all'attuazione, per pari importo, di interventi degli IACP e, conseguentemente, è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 2000 a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario agli Istituti Autonomi per le Case Popolari della regione per la manutenzione straordinaria ed il recupero degli edifici di proprietà destinati ad alloggi in stato di vetustà, in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1998.
6. La determinazione definitiva del contributo spettante avviene dietro presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente ed asseverata dal Direttore generale dell'Ente, attestante gli interventi realizzati, il rispetto delle disposizioni normative che ne disciplinano la realizzazione e l'ammontare della spesa sostenuta ammissibile a contributo regionale.
7. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 3333 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
8. In deroga al disposto di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 10/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, l'accantonamento a fondo globale di lire 4.000 milioni iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 (partita n. 217 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti), non utilizzato al 31 dicembre 1997, non è trasferito all'esercizio 1998. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1997.
10. All'individuazione dei soggetti beneficiari si procede, previa presentazione di apposita domanda presso le Direzioni provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio, con decreto del Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, sulla base dei criteri da assumersi ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29. I contributi vengono concessi ed erogati in un'unica soluzione dal Direttore provinciale dei servizi tecnici competente per territorio, in seguito alla presentazione, da parte degli aventi titolo, dell'originale o di copia conforme all'originale del contratto di compravendita registrato. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di edilizia agevolata.
11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 3307 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998 - 2000 e del bilancio per l'anno 1998.
12. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 47 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, per l'anno 1998 sono ammessi ad accedere ai bandi indetti ai sensi del predetto articolo anche i soggetti che hanno stipulato un contratto di compravendita di un alloggio da adibire a prima casa nel periodo compreso dal 30 aprile 1994 al 24 ottobre 1995.
19. Le risorse del fondo per l'ambiente di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), sono destinate, con le modalità previste all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 5/1997, al finanziamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo decennale, integrativo di quello statale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548, come convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, a sollievo degli oneri in linea capitale ed interessi relativi all'ammortamento del mutuo che la società per l'Energia e l'Ambiente Multiservizi Spa (ENAM) stipula per l'attuazione del programma di ampliamento della rete fognaria e per lo scarico a mare al servizio dell'impianto di depurazione centralizzato nel monfalconese.
21. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, sono determinate in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata alla Direzione regionale dell'ambiente corredata dell'atto deliberativo del consiglio di amministrazione con cui viene disposta l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché della relazione illustrativa degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa.
22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzato un limite d'impegno decennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dal 1999, con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 2402 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2008 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i lavori di sistemazione idraulico-forestale nella parte del bacino idrografico del torrente Lumiei, ricadente nei confini amministrativi della Regione Veneto, finalizzati a salvaguardare la stabilità delle pendici site in territorio regionale, nonché l'invaso del lago di Sauris, dal trasporto solido dei corsi d'acqua che in esso si immettono.
24. Ai fini di cui al comma 23, per la regolamentazione dei rapporti fra la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Regione Veneto è stipulata apposita convenzione, che definisce in particolare la tipologia degli interventi da realizzare, le procedure da seguire per l'esecuzione dei lavori e le modalità di finanziamento.
25. Nella convenzione sono anche fissate le modalità di esecuzione ed i criteri di ripartizione degli oneri riguardanti gli interventi di manutenzione alle opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate ai sensi del comma 23, nonché di manutenzione alla viabilità strettamente necessaria ad accedere alle opere medesime.
26. Gli oneri di cui al comma 23, valutati in lire 400 milioni per l'anno 1998, sono posti a carico del capitolo 2786 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 25 fanno carico al capitolo 2781 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
28. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 38/1971, relativamente ai contributi finalizzati alla ricerca di acque minerali e termali, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 2269 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
30. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 2373 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
32. Per le finalità previste dal comma 31 è destinata la spesa di lire 3.000 milioni a carico del capitolo 3620 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
34. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le specifiche condizioni cui subordinare l'ammissibilità della spesa, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 33. La domanda per la concessione dei contributi medesimi è presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti corredata del programma degli interventi da effettuare.
37. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3993 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
38. Per le finalità previste dal comma 36 l'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere, in sede di assestamento del bilancio per l'anno 1998, l'iscrizione di un ulteriore stanziamento a saldo del ripiano 1996 a valere sul 1998 per l'ulteriore stanziamento nel limite massimo di 3.000 milioni.
41. L'Amministrazione regionale e autorizzata a concedere un contributo in conto capitale all'Azienda speciale per il porto di Monfalcone per l'acquisto degli edifici privati che insistono nel perimetro del porto. Nella spesa ammissibile al contributo rientra pure il costo dei lavori di demolizione o il recupero degli immobili da destinare a servizio del porto, nonché gli oneri fiscali riflessi.
42. L'istanza di finanziamento, corredata di una relazione illustrativa, è presentata alla Direzione regionale della viabilità e trasporti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 3796 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998 - 2000 e del bilancio per l'anno 1998.
45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 46, per la realizzazione di interventi di completamento di strutture o parti di esse, con finalità scolastiche, ricreative e culturali, contributi annui costanti per la durata di dieci anni nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale.
46. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 45 gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati proprietari di strutture o parti di esse, ovvero obbligati alla messa a disposizione delle stesse nei Comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con il DPGR 0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in quelli classificati danneggiati con il medesimo provvedimento, purché ricompresi nei territori delle Comunità montane o della Comunità collinare.
47. Le domande di concessione dei contributi previsti dal comma 45 sono presentate alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione descrittiva delle opere da realizzare e del relativo preventivo di spesa. I criteri di riparto assicurano la priorità ai soggetti pubblici e agli edifici scolastici.
48. La spesa riconosciuta ammissibile può comprendere una quota non superiore al dieci per cento del costo totale dell'intervento per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché gli oneri derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per l'intervento stesso.
49. I contributi di cui al comma 45 sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da altri enti pubblici.
Note:
1 Integrata la disciplina dall' articolo 140, comma 16 e seguenti della L.R. 13/98.
2 Integrata la disciplina del comma 44 da art. 140, comma 16, L. R. 13/1998
3 Comma 9 sostituito da art. 5, comma 35, L. R. 4/1999
4 Comma 10 sostituito da art. 5, comma 35, L. R. 4/1999
5 Integrata la disciplina del comma 16 da art. 5, comma 63, L. R. 4/1999, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 68, comma 1, L. R. 24/2006
6 Comma 9 interpretato da art. 6, comma 18, L. R. 13/2000
7 Comma 10 interpretato da art. 6, comma 18, L. R. 13/2000
8 Integrata la disciplina del comma 29 da art. 4, comma 5, L. R. 18/2000
9 Integrata la disciplina del comma 29 da art. 4, comma 9, L. R. 23/2001
10 Integrata la disciplina del comma 29 da art. 4, comma 13, L. R. 23/2002
11 Parole sostituite al comma 5 da art. 5, comma 74, L. R. 1/2003
12 Integrata la disciplina del comma 29 da art. 4, comma 8, L. R. 19/2004
13 Integrata la disciplina del comma 29 da art. 29, comma 3, L. R. 13/2005
14 Integrata la disciplina del comma 29 da art. 4, comma 5, L. R. 12/2006
15 Comma 13 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
16 Comma 14 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
17 Comma 15 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
18 Comma 16 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
19 Comma 19 sostituito da art. 4, comma 10, L. R. 22/2007
20 Integrata la disciplina del comma 29 da art. 4, comma 21, L. R. 22/2007
21 Integrata la disciplina del comma 29 da art. 3, comma 23, L. R. 30/2007
22 Integrata la disciplina del comma 33 da art. 5, comma 10, L. R. 24/2009
23 Integrata la disciplina del comma 35 da art. 5, comma 10, L. R. 24/2009
24 Comma 27 abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
25 Comma 17 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
26 Comma 18 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
27 Comma 31 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
28 Vedi la disciplina transitoria del comma 14, stabilita da art. 5, comma 26, L. R. 18/2011
29 Vedi la disciplina transitoria del comma 15, stabilita da art. 5, comma 27, L. R. 18/2011