Legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998).
Art. 29
 (Rifinanziamenti e variazioni di spesa su interventi con
fondi statali nei settori di intervento regionale)
1. Per le finalitā previste dalle disposizioni, con l'estensione temporale e per l'ammontare annuo citati in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa č autorizzato il limite d'impegno di seguito indicato, in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul correlato capitolo dello stato di previsione dell'entrata sotto specificato
capitolo 6592 (E/ 517)
concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale di cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore di aziende agricole singole e associate, cooperative di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e associazioni riconosciute dei produttori agricoli, colpite da eventi calamitosi e ricadenti nelle zone delimitate con decreti emessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste
1998368.000.000
1999368.000.000
2000368.000.000
TOTALE1.104.000.000

limite 34: 1998 - 2002368.000.000

Le variazioni sulle annualitā per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.