Legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998).
Art. 21
 (Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale)
1. In deroga alle altre disposizioni di legge vigenti, i canoni da applicare nei rapporti di concessione e di locazione relativa ad immobili di proprietà regionale sono disciplinati dai commi da 2 a 5.
4. A tutti i rapporti di concessione e locazione diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 viene applicato il canone di mercato, come determinato dal competente organo tecnico regionale e rivalutato annualmente nella misura del 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatosi nell'anno precedente.
7. I beni immobili in uso o in proprietà degli enti regionali in caso di inutilizzo per i fini istituzionali o di soppressione degli enti regionali medesimi, sono retrocessi al patrimonio dell'Amministrazione regionale.
9. I concessionari di cui all'articolo 1 della legge regionale 69/1975, come sostituito dal comma 8, sono tenuti al pagamento di un canone nella misura stabilita per gli alloggi con funzioni di servizio di cui al comma 2.
11. All'articolo 3, comma 2, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, e successive modifiche, le parole << comprensive di un interesse pari a quello derivante dall'applicazione dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione al reddito percepito dai componenti il nucleo familiare, quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima dell'entrata in vigore della presente legge >>, sono sostituite dalle parole << comprensive di un interesse su base annua, pari a quello previsto dal decimo comma dell'articolo 70 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e successive modificazioni ed integrazioni >>.
13. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, dopo le parole << il richiedente >>, sono aggiunte le parole: << qualora si tratti di privati di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, >>.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 65, comma 9, L. R. 9/1999
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 5, comma 1, L. R. 19/1999
3 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 15, comma 5, L. R. 13/2000
4 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 15, comma 6, L. R. 13/2000
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 147, L. R. 4/2001
6 Comma 12 abrogato da art. 6, comma 22, L. R. 3/2002
7 Comma 2 sostituito da art. 8, comma 29, L. R. 1/2007
8 Comma 3 sostituito da art. 8, comma 29, L. R. 1/2007