Legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998).
Art. 16
2. Con apposite direttive, approvate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'istruzione e cultura, sentita la Commissione di cui al comma 3, vengono fissati: gli indirizzi per la suddivisione per grandi aree scientifico - disciplinari delle risorse finanziarie stanziate; i requisiti della documentazione tecnica da presentare a corredo delle domande di finanziamento; i criteri di istruttoria e selezione dei progetti; i criteri di determinazione delle spese ammissibili a contributo; nonché i criteri di valutazione ex post degli interventi approvati e finanziati.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
8. L' autorizzazione di cui al comma 6 ed il protocollo di cui al comma 7 sono soggetti al parere preventivo della competente Commissione consiliare.
9. È abrogata a decorrere dal 1998 l'autorizzazione al conferimento della somma di lire 1.500 milioni annui prevista dall'articolo 29, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1. Corrispondentemente è revocata la spesa complessiva di lire 7.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2002, e posta a carico del capitolo corrispondente al capitolo 1460 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998 - 2000 e del bilancio per l'anno 1998.
10. Successivamente alla cessione delle azioni di cui al comma 7, il fondo di dotazione di cui alla legge regionale 24/1988 è posto in liquidazione. Con decreto dell'Assessore alle Finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sono emanate disposizioni per la cessazione del fondo e per il riversamento delle somme ad esso relativo all'Amministrazione regionale.
12. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 11 è presentata alla Direzione regionale degli Affari finanziari e del patrimonio.
13. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzato il limite di impegno quinquennale di lire 1.500 milioni annui a decorrere dal 1998, con l'onere di lire 4.500 milioni relativo alle annualità autorizzate dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 1461 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
14. Nell'ambito delle previsioni e delle finalità di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 2 ottobre 1997, n. 345, e ai fini dell'accordo di programma ivi previsto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per promuovere l'istituzione nella provincia di Gorizia di una scuola post - universitaria per attività di ricerca, studio e monitoraggio finalizzate alla previsione e prevenzione del rischio geologico e ambientale.
15. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, a carico del capitolo 5103 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
17. Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come da ultimo sostituito dal comma 16, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000 a carico del capitolo 5130 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento risulta pertanto determinato, in relazione alle precedenti autorizzazioni di spesa, in lire 4.000 milioni annui per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 per le medesime finalità. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982 il capitolo 5130 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.
22. Nell'ambito delle previsioni di cui al Titolo II della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, e nell'esercizio delle funzioni di competenza regionale di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b), della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo annuo a sostegno del Nuovo teatro comunale << Giovanni da Udine >> per le spese di funzionamento e l'attività teatrale.
24. Ad integrazione dell'intervento di cui al comma 22, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo straordinario di lire 900 milioni per l'anno 1998 a sostegno delle spese per l'avvio della programmazione artistica del Nuovo teatro comunale << Giovanni da Udine >>.
25. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5337 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
27. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
28. In occasione della ripresa dell'attività lirico - concertistica nella sede rinnovata del Teatro comunale << Giuseppe Verdi >> di Trieste l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente un contributo straordinario di lire 1.100 milioni, a s ostegno delle spese per il riavvio della programmazione artistica.
29. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
30. I contributi di cui ai commi 24, 26 e 28 sono concessi e contestualmente erogati in un'unica soluzione sulla base della presentazione di apposita domanda corredata di una relazione illustrativa della programmazione artistica e di un quadro riassuntivo in cui siano evidenziate le spese sostenute e da sostenere.
31. In relazione alle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 25 e 28, in deroga al disposto di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 10/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, l'accantonamento a fondo globale di lire 2.000 milioni iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 (partita n. 219 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), non utilizzato al 31 dicembre 1997, non è trasferito all'esercizio 1998. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1997.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al finanziamento dell'istituto IRFAI per la promozione di attività di studio in materia economico - finanziaria con particolare riferimento agli effetti dell'introduzione dell'Euro sui mercati finanziari e sulla gestione dei fondi immobiliari.
35. Ad integrazione dell'intervento previsto dall'articolo 96, commi 18 e 19, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Arcidiocesi di Udine un contributo pluriennale, per una durata non superiore a 10 anni, a sollievo degli oneri in linea capitale ed interessi relativi all'ammortamento del mutuo che l'Arcidiocesi stipula per finanziare il completamento degli interventi di ristrutturazione e risanamento della sede dell'Archivio e della Biblioteca arcivescovile, ivi compresa l'installazione di nuovi impianti tecnologici.
36. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, sono determinate in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 35. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro il trenta giugno, corredata del provvedimento con cui l'Arcidiocesi dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché della relazione illustrativa degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa.
37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 130 milioni annui a decorrere dal 1998, con l'onere di lire 390 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 5244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2007 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Zuglio una sovvenzione straordinaria per l'acquisizione ed il riattamento di un immobile da destinare al completamento del museo archeologico comunale.
40. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese straordinarie per l'anno 1998 a sostegno di iniziative commemorative nella Regione del cinquantesimo anniversario della Costituzione della Repubblica italiana, mediante concessione di un contributo ad associazioni rappresentative a livello nazionale che celebrino la ricorrenza con un programma d'interventi che risponda ai requisiti stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
42. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata di una relazione illustrativa del programma d'interventi e del relativo preventivo di massima della spesa. Il decreto di concessione del contributo ne prevede i termini e le modalità di erogazione e rendicontazione.
43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5366 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
45. Per le finalità previste dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale 29/96, come sostituito dal comma 44, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 2000 a carico del capitolo 5363 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000. Ai sensi dell'articolo 2 primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 5363 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.
46. Alla concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 43, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, a valere sulle assegnazioni statali in materia di patrimonio storico-artistico non statale di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 292, si provvede previa presentazione da parte dei beneficiari di una dichiarazione di accettazione del finanziamento fissato dal programma approvato dalla Giunta regionale.
48 ter. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo gli assegni sono erogati in ordine di priorità decrescente, definito sulla base dell'lSEE, come segue:
a) gli assegni sono erogati integralmente, in via prioritaria, ai nuclei familiari ricadenti nella prima fascia;
b) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione del criterio di cui alla lettera a) sono utilizzate per l'erogazione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella seconda fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;
c) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) sono utilizzate per l'erogazione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella terza fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;
d) qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno dei nuclei familiari di cui alla lettera a), l'importo degli assegni spettanti ai nuclei stessi è proporzionalmente ridotto in misura uguale, con conseguente esclusione del finanziamento nei confronti dei nuclei familiari di cui alle lettere b) e c).
51. Per le finalità previste dall'articolo 33, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, come integrato dall'articolo 89, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, a favore dell'Università degli studi di Udine e per l'attuazione del proprio piano edilizio è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dal 1998, con l'onere di lire 3.000 milioni relativo alle annualità autorizzate dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 5096 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2012 a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
55. In deroga al disposto di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 10/1982, la quota di lire 1.500 milioni, non utilizzata al 31 dicembre 1996 e trasferita all'anno successivo sul capitolo corrispondente al capitolo 4847 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998 - 2000 e del bilancio per l'anno 1998, è ulteriormente trasferita al corrispondente capitolo di bilancio per l'anno 1998. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1997.
57. Per le finalità di cui al comma 56 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5928 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
58. Per le finalità indicate dall'articolo 39, comma 8, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, è autorizzato a favore dell'Associazione << Casa dello studente Antonio Zanussi - Pordenone >>, con sede in Pordenone, un ulteriore finanziamento straordinario di lire 150 milioni nell'esercizio finanziario 1998.
59. Per le finalità previste dal comma 58 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5106 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
64. L'Amministrazione regionale e autorizzata a concedere un contributo annuo a favore di associazioni, costituite ai sensi dell'articolo 14 del codice civile e che non perseguano finalità di lucro, per lo svolgimento di attività di promozione e divulgazione nel campo artistico, culturale, formativo artigianale e sociale, con particolare riguardo alla creazione di rapporti e collegamenti con istituzioni e realtà operanti nel Centro Europa, nei paesi dell'Est e del bacino del Mediterraneo.
65. Le Associazioni beneficiarie possono utilizzare il contributo per le proprie esigenze di gestione per una quota non superiore al trenta per cento.
66. Il contributo è concesso sulla base di apposita domanda da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata del programma annuale di attività e, in prima istanza, dello Statuto dell'Ente.
67. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5367 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
68. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria all'associazione << Comunità del Melograno >> da destinare all'acquisto del terreno dell'attuale sede in comune di Reana del Roiale.
69. La sovvenzione straordinaria è destinata anche per la sistemazione dei prefabbricati, che costituiscono la struttura per il funzionamento dell'associazione e l'accoglimento dei disabili.
70. Per conseguire la sovvenzione straordinaria di cui al comma 68, il legale rappresentante dell'associazione deve presentare domanda alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
71. Per le finalità previste dai commi 68 e 69 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 4845 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 26 da art. 125, comma 3, L. R. 13/1998
2 Parole sostituite al comma 11 da art. 16, comma 1, L. R. 14/1998
3 Comma 18 abrogato da art. 6, comma 21, L. R. 4/1999
4 Parole sostituite al comma 62 da art. 6, comma 66, L. R. 4/1999
5 Comma 47 sostituito da art. 2, comma 2, L. R. 22/1999
6 Comma 49 abrogato da art. 2, comma 3, L. R. 22/1999
7 Parole sostituite al comma 56 da art. 16, comma 42, L. R. 25/1999
8 Parole soppresse al comma 48 da art. 41, comma 1, L. R. 1/2000
9 Comma 33 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
10 Comma 34 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
11 Comma 47 bis aggiunto da art. 6, comma 82, L. R. 4/2001
12 Parole soppresse al comma 1 da art. 14, comma 8, L. R. 13/2002
13 Comma 3 sostituito da art. 14, comma 8, L. R. 13/2002 , secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 9, della medesima L.R. 13/2002.
14 Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 8, L. R. 13/2002 , secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 9, della medesima L.R. 13/2002.
15 Comma 3 ter aggiunto da art. 14, comma 8, L. R. 13/2002 , secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 9, della medesima L.R. 13/2002.
16 Comma 47 sostituito da art. 14, comma 3, L. R. 13/2002
17 Comma 52 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
18 Comma 53 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
19 Comma 54 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
20 Comma 60 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
21 Comma 61 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
22 Comma 62 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
23 Comma 63 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
24 Parole soppresse al comma 47 da art. 3, comma 1, L. R. 20/2004
25 Parole sostituite al comma 47 da art. 3, comma 1, L. R. 20/2004 . Fino a tutto l'anno scolastico 2003-2004, il reddito imponibile complessivo non può superare l'importo di 26.000 euro.
26 Parole aggiunte al comma 48 da art. 3, comma 2, L. R. 20/2004 , a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005.
27 Comma 20 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
28 Comma 21 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
29 Integrata la disciplina del comma 14 da art. 5, comma 36, L. R. 1/2007
30 Comma 47 sostituito da art. 6, comma 2, L. R. 1/2007
31 Comma 48 sostituito da art. 6, comma 2, L. R. 1/2007
32 Vedi la disciplina transitoria del comma 47, stabilita da art. 1, comma 1, L. R. 8/2007
33 Vedi la disciplina transitoria del comma 48, stabilita da art. 1, comma 1, L. R. 8/2007
34 Vedi la disciplina transitoria del comma 47, stabilita da art. 4, comma 52, L. R. 30/2007
35 Vedi la disciplina transitoria del comma 47 bis, stabilita da art. 4, comma 52, L. R. 30/2007
36 Comma 47 ter aggiunto da art. 4, comma 48, L. R. 30/2007
37 Comma 48 sostituito da art. 4, comma 50, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'1 settembre 2008, come stabilito dal comma 51 del medesimo articolo 4.
38 Comma 48 bis aggiunto da art. 4, comma 50, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'1 settembre 2008, come stabilito dal comma 51 del medesimo articolo 4.
39 Le variazioni apportate dai commi 49 e 50 dell'art. 4, L.R. 30/2007 decorrono dall'1 settembre 2010, con effetto a valere sugli assegni di studio da concedere per l'anno scolastico 2010-2011, secondo quanto stabilito dall'art. 4, c. 51, della medesima L.R. 30/2007, come modificato dall'art. 8, c. 9, L.R. 12/2009.
40 La decorrenza delle variazioni apportate dai commi 49 e 50 dell'art. 4, L.R. 30/2007 è posposta all' 1 settembre 2011, a seguito della modifica del comma 51 ad opera dell'art. 7, comma 1, L.R. 12/2010.
41 Comma 47 ter abrogato da art. 7, comma 5, L. R. 9/2008
42 Integrata la disciplina del comma 47 da art. 7, comma 9, L. R. 9/2008
43 Integrata la disciplina del comma 47 ter da art. 7, comma 9, L. R. 9/2008
44 Integrata la disciplina del comma 48 da art. 7, comma 9, L. R. 9/2008
45 Vedi la disciplina transitoria del comma 48, stabilita da art. 8, comma 39, L. R. 17/2008
46 La decorrenza delle variazioni apportate dall'art. 4, commi 49 e 50, L.R. 30/2007 è posposta all'1 settembre 2012, a seguito della modifica del comma 51 ad opera dell'art. 7, comma 1, L.R. 11/2011.
47 Parole sostituite al comma 48 bis da art. 7, comma 9, L. R. 11/2011
48 A seguito della modifica apportata dall'art. 9, comma 7, L.R. 18/2011, il differimento all' 1 settembre 2012 delle variazioni introdotte al presente articolo dall'art. 4, comma 50, L.R. 30/2007, è limitato alla sostituzione del comma 48.
49 Comma 47 sostituito da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 18/2011
50 Comma 47 bis sostituito da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 18/2011
51 Comma 47 quater aggiunto da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 18/2011
52 Comma 47 quinquies aggiunto da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 18/2011
53 Parole sostituite al comma 48 da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 18/2011
54 Parole aggiunte al comma 47 bis da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 14/2012 . L'estensione dell'intervento all'acquisto di libri di testo non forniti in comodato ha effetto a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, come stabilito dal comma 2 del medesimo art. 7 L.R. 14/2012.
55 Comma 47 quater abrogato da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 14/2012
56 Comma 47 sostituito da art. 314, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
57 Comma 47 bis sostituito da art. 314, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
58 Comma 48 sostituito da art. 314, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
59 Comma 48 bis sostituito da art. 314, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
60 Comma 48 ter aggiunto da art. 314, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
61 Comma 48 quater aggiunto da art. 314, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
62 Vedi la disciplina transitoria del comma 47, stabilita da art. 7, comma 4, L. R. 27/2012
63 Vedi la disciplina transitoria del comma 47 bis, stabilita da art. 7, comma 4, L. R. 27/2012
64 Comma 48 quinquies aggiunto da art. 7, comma 49, L. R. 27/2014
65 Parole sostituite al comma 48 quater da art. 2, comma 7, L. R. 7/2015
66 Parole sostituite al comma 48 quinquies da art. 2, comma 8, L. R. 7/2015
67 Comma 48 quinquies sostituito da art. 4, comma 4, L. R. 33/2015
68 Integrata la disciplina del comma 48 da art. 10, comma 1, L. R. 3/2016
69 Parole aggiunte al comma 48 da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 luglio 2016, come previsto all'art. 45, c. 4, L.R. 3/2016.
70 Parole aggiunte al comma 48 quinquies da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 luglio 2016, come previsto all'art. 45, c. 4, L.R. 3/2016.
71 Parole sostituite al comma 48 quinquies da art. 8, comma 7, L. R. 24/2016
72 Parole aggiunte al comma 48 quinquies da art. 7, comma 10, L. R. 44/2017
73 Comma 47 abrogato da art. 56, comma 1, lettera n), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
74 Comma 47 bis abrogato da art. 56, comma 1, lettera n), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
75 Comma 47 quinquies abrogato da art. 56, comma 1, lettera n), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
76 Comma 48 abrogato da art. 56, comma 1, lettera n), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
77 Comma 48 quinquies abrogato da art. 56, comma 1, lettera n), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
78 Comma 50 abrogato da art. 56, comma 1, lettera n), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
79 Comma 16 abrogato da art. 7, comma 70, L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 11/1969, con effetto dall'1/1/2020.