Legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998).
Art. 11
10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 7300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
25. Per le finalità previste dall'articolo 142 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e di lire 5.000 milioni per l'anno 2000 a carico del capitolo 8053 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
27. Per le finalità previste dall'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 maggio 1993, n. 17, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai privati operatori per le iniziative utilmente inserite nella graduatoria per l'anno 1997 e non finanziate.
28. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa di lire 750 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8421 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali alla << Promotur Spa >>, per una durata massima di dieci anni, a riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui contratti per la ristrutturazione del Palazzo delle Manifestazioni di Arta Terme, detto Kursaal.
30. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, sono determinate in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 29.
31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo corredata dell'atto deliberativo dell'ente con cui viene disposta l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché della relazione illustrativa degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa.
32. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 100 milioni annui a decorrere dal 1999, con l'onere di lire 200 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 8179 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e l'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2001 al 2008 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
34. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 600 milioni annui a decorrere dal 1999, con l'onere di lire 1.200 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 8229 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e l'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2001 al 2008 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale una tantum all'Ente fiera di Trieste a sostegno degli oneri per la realizzazione della manifestazione relativa alle << Giornate dell'agricoltura, della pesca e della forestazione >>.
37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8230 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
38. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, ivi comprese quelle previste dall'articolo 17 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 7288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, ad integrazione del contributo già assegnato a fronte delle spese sostenute dal Centro regionale servizi per la piccola e media industria nell'anno 1997.
40. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 39.
41. Il contributo è concesso all'atto della presentazione della domanda, corredata della deliberazione esecutiva con cui la società dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo precitato è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
42. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 150 milioni annui a decorrere dal 1998, con l'onere di lire 450 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 3873 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, e l'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2001 al 2007 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
48. Per le finalità previste dal comma 47 è autorizzata la spesa di lire 720 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 7854 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
49. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa Corno con sede in Udine, contributi pluriennali per una durata non superiore ai quindici anni, nella misura prevista dal comma 50, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento dei mutui contratti per finanziare le opere per la realizzazione e manutenzione straordinaria delle infrastrutture a servizio della zona industriale consortile, in conformità al programma di intervento già approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4153 del 20 settembre 1996.
50. Per le finalità previste dal comma 49 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 3.066 milioni annui a decorrere dal 1998, con l'onere di lire 9.198 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2012 a carico del capitolo 7412 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 e l'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2001 al 2007 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Le disposizioni dei commi da 8 a 10, da 21 a 24 e 38 del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunita' europee per il relativo esame.
2 Il comunicato relativo all' esame dei commi 8 e 38 del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
3 Comma 11 abrogato da art. 108, comma 2, L. R. 13/1998
4 Comma 12 abrogato da art. 108, comma 2, L. R. 13/1998
5 Comma 13 abrogato da art. 108, comma 2, L. R. 13/1998
6 Comma 14 abrogato da art. 108, comma 2, L. R. 13/1998
7 Comma 15 abrogato da art. 108, comma 2, L. R. 13/1998
8 Comma 16 abrogato da art. 108, comma 2, L. R. 13/1998
9 Integrata la disciplina del comma 17 da art. 108, comma 3, L. R. 13/1998
10 Parole sostituite al comma 39 da art. 113, comma 1, L. R. 13/1998
11 Comma 26 abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 con effetto dall'1/1/2003.
12 Comma 43 abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 con effetto dall'1/1/2003.
13 Comma 44 abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 con effetto dall'1/1/2003.
14 Comma 45 abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 con effetto dall'1/1/2003.
15 Comma 46 abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 con effetto dall'1/1/2003.
16 Comma 8 abrogato da art. 2, comma 7, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.
17 Comma 9 abrogato da art. 2, comma 7, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.
18 Comma 18 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
19 Comma 19 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
20 Comma 20 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
21 Comma 21 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
22 Comma 22 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
23 Comma 23 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
24 Comma 24 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
25 Comma 1 abrogato da art. 30, comma 1, lettera mm), L. R. 10/2012
26 Comma 2 abrogato da art. 30, comma 1, lettera mm), L. R. 10/2012
27 Comma 3 abrogato da art. 30, comma 1, lettera mm), L. R. 10/2012
28 Comma 4 abrogato da art. 30, comma 1, lettera mm), L. R. 10/2012
29 Comma 5 abrogato da art. 30, comma 1, lettera mm), L. R. 10/2012
30 Comma 6 abrogato da art. 30, comma 1, lettera mm), L. R. 10/2012
31 Comma 7 abrogato da art. 30, comma 1, lettera mm), L. R. 10/2012