Legge regionale 14 gennaio 1998 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale.

Art. 73

(Assenze dal servizio)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere per il recupero delle somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nell' articolo 3, commi 38, 39, 40 e 41, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e nell'articolo 22, commi 22, 23, 24, 25 e 26, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con le modalità indicate dal comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 31/1997 esclusivamente nei casi di assenza dal servizio non giustificata o usufruita in violazione dell'obbligo previsto dal secondo comma dell'articolo 93 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8.

2. La disposizione di cui al comma 1 esplica la propria efficacia con riferimento alle assenze verificatesi nel periodo compreso tra l'1 gennaio 1994 e la data di disapplicazione delle disposizioni statali da parte dell'articolo 11 del contratto collettivo di lavoro della Regione Friuli-Venezia Giulia relativo ai bienni economici 1994-1995 e 1996-1997, sottoscritto l'1 agosto 1997 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 dell'8 ottobre 1997, e dell'articolo 80, comma 7 bis, della legge regionale 18/1996, come introdotto dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 31/1997.

3. La Regione è autorizzata alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a fronte di fattispecie di assenza diverse da quelle di cui al comma 1, da effettuarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.