Legge regionale 14 gennaio 1998 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale.

Art. 33

( ABROGATO )

(1)(2)(3)

Note:

L'organo di cui al presente articolo decade dall'1 luglio 2002, ai sensi dell'art. 4, comma 12, L.R. 3/2002. Sino a tale data sono confermati i componenti in carica all'entrata in vigore della medesima legge regionale.

Ai sensi dell'art.11, comma 4, L.R. 13/2002, che ha modificato l'art. 4, comma 12, L.R. 3/2002, l'organo di cui al presente articolo rimane in carica fino alla data di nomina, da parte delle Province, di organismi con funzioni analoghe e comunque non oltre il 31 dicembre 2002.

Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005