Legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale.
Art. 72
1. Al fine di assicurare, a livello generale, la necessaria funzionalità degli uffici regionali e fronteggiare la grave situazione di carenza d'organico ed il conseguente accumulo di pratiche arretrate, nonché per consentire la corretta attuazione dei progetti obiettivo di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, per un numero massimo di 50 unità nella qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale di consigliere giuridico-amministrativo- legale.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono finalizzate anche all'attuazione dei seguenti progetti obiettivo:
a) attuazione degli adempimenti connessi alle riforme fiscali previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 e dal decreto legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410;
b) attuazione degli adempimenti connessi alla riforma degli enti locali di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9;
c) attuazione degli adempimenti derivanti, in materia di sicurezza nel trattamento dei dati personali, dalle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675;
d) attuazione di adempimenti connessi ai programmi comunitari 2 e 5b;
e) attività delle Direzioni regionali particolarmente interessate da processi di riordino anche in relazione alla predisposizione di disegni di legge regionali;
f) attuazione degli adempimenti di cui all'articolo 42 della legge regionale 31/1997;
g) attuazione degli adempimenti connessi al decreto legislativo 514/1996.

4. Il rapporto di lavoro ha durata biennale prorogabile, per particolari esigenze, di un ulteriore biennio.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 10/2001
2 Comma 6 abrogato da art. 54, comma 1, lettera jj), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.