Art. 71
(Rapporto di lavoro a tempo parziale)
1. Il personale che al momento dell'inquadramento presta servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale mantiene la riduzione dell'orario, tranne espressa rinuncia, fino al 31 dicembre 1998, anche in deroga ai limiti numerici previsti dalla normativa regionale vigente. Con decorrenza 1 gennaio 1999 il personale inquadrato può usufruire della disciplina di lavoro a tempo parziale secondo i limiti e le modalità di applicazione previsti per il personale del ruolo unico regionale.