All'
articolo 31 della legge regionale 31/1997, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
<< 2 bis. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi del comma 1 conserva l'anzianità giuridica maturata nel corrispondente livello o qualifica funzionale rivestita presso l'Amministrazione di provenienza e negli eventuali livelli o qualifiche inferiori. >>.