Art. 60
(Patrimonio e spese dell'IRFoP)
1. I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti all'Istituto regionale per la formazione professionale sono trasferiti all'Amministrazione regionale.
2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale alla formazione professionale, di concerto con l'Assessore alle finanze, sono definiti i beni immobili del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità dell'Istituto regionale per la formazione professionale.
3. L'Amministrazione regionale provvede a tutte le spese di funzionamento dell'Istituto ed al reperimento delle sedi occasionali ed isolate necessarie per lo svolgimento dell'attività formativa. L'Istituto provvede unicamente alle spese strettamente e direttamente collegate all'attività didattica.