1 L'organo di cui al presente articolo decade dall'1 luglio 2002, ai sensi dell'art. 4, comma 12, L.R. 3/2002. Sino a tale data sono confermati i componenti in carica all'entrata in vigore della medesima legge regionale.
2 Ai sensi dell'art.11, comma 4, L.R. 13/2002, che ha modificato l'art. 4, comma 12, L.R. 3/2002, l'organo di cui al presente articolo rimane in carica fino alla data di nomina, da parte delle Province, di organismi con funzioni analoghe e comunque non oltre il 31 dicembre 2002.