CAPO II
Norme concernenti l'Istituto regionale per la formazione
professionale - IRFoP. Ulteriori modificazioni alla legge
regionale 1 marzo 1988, n. 7.
Art. 60
(Patrimonio e spese dell'IRFoP)
1. I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti all'Istituto regionale per la formazione professionale sono trasferiti all'Amministrazione regionale.
2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale alla formazione professionale, di concerto con l'Assessore alle finanze, sono definiti i beni immobili del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità dell'Istituto regionale per la formazione professionale.
3. L'Amministrazione regionale provvede a tutte le spese di funzionamento dell'Istituto ed al reperimento delle sedi occasionali ed isolate necessarie per lo svolgimento dell'attività formativa. L'Istituto provvede unicamente alle spese strettamente e direttamente collegate all'attività didattica.
Art. 61
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 62
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 65
(Efficacia delle disposizioni)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 61, 62, 63 e 64 si applicano a decorrere dall'1 gennaio 1998.
Art. 66
(Conclusione dei procedimenti in corso presso l'IRFoP)
1. L'Istituto regionale per la formazione professionale conclude, secondo la previgente normativa, i procedimenti relativi all'acquisizione di beni, forniture e servizi, nonché i procedimenti relativi ad interventi sul patrimonio immobiliare iniziati antecedentemente all'1 gennaio 1998.
Art. 66 bis
(Subentro dell'Amministrazione regionale nei rapporti
attivi e passivi)
1. L'Amministrazione regionale subentra nei rapporti attivi e passivi non cessati dell'Istituto regionale per la formazione professionale, connessi alle attività non rientranti nelle competenze dell'Istituto ai sensi dei precedenti articoli.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 9, comma 2, L. R. 14/1998