Art. 75
(Assegnazione e incarichi del personale)
1. Il personale del ruolo unico regionale già in servizio presso l'Agenzia regionale del lavoro rimane assegnato, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Agenzia regionale per l'impiego. Gli incarichi di preposizione alle strutture attribuiti ai dirigenti dell'Agenzia regionale del lavoro si intendono riferiti, dalla data di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 54, 55, 56, 57 e 58, alle strutture dell'Agenzia regionale per l'impiego corrispondenti per materia.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 40, 54, 55, 56, 57 e 58, hanno effetto decorso il termine previsto per l'esercizio della facoltà di opzione di cui al comma 3 dell'articolo 69.