Art. 66 bis
(Subentro dell'Amministrazione regionale nei rapporti
attivi e passivi)
1. L'Amministrazione regionale subentra nei rapporti attivi e passivi non cessati dell'Istituto regionale per la formazione professionale, connessi alle attività non rientranti nelle competenze dell'Istituto ai sensi dei precedenti articoli.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 9, comma 2, L. R. 14/1998