Art. 50
2. La denominazione << Servizio del lavoro >>, contenuta in leggi o regolamenti, deve intendersi sostituita dalla seguente: << Servizio del lavoro e della previdenza >>.
Note:
1 Comma 1 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S.n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.