Art. 2
(Limiti)
1. L'aiuto << de minimis >> può raggiungere un importo massimo, fissato dalle norme comunitarie, pari a complessivi 100.000 ECU in tre anni solari consecutivi.
2. L'ammontare massimo del contributo << de minimis >> può essere raggiunto in una o più assegnazioni.
3. L'ammontare dei benefici concessi a ciascuna impresa, ai sensi della presente legge o di altri regimi di aiuto non autorizzati espressamente dall'Unione europea, non può in alcun caso superare nell'arco temporale dei tre anni i limiti di importo indicati al comma 1.