Art. 1
(Regola)
1. L'Amministrazione regionale, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti a favore delle imprese, è autorizzata a concedere contributi applicando la regola << de minimis >>.
2. Sono esclusi da questo regime di intervento le imprese appartenenti a settori oggetto di norme comunitarie speciali in materia di aiuti, adottate sulla base di trattati CEE e CECA, e gli aiuti alle esportazioni.
3. Possono beneficiare dei contributi << de minimis >> tutte le imprese a prescindere dalla loro dimensione, con priorità per le piccole imprese.
4. Gli aiuti << de minimis >> sono previsti e disciplinati da leggi di settore.
Art. 2
(Limiti)
1. L'aiuto << de minimis >> può raggiungere un importo massimo, fissato dalle norme comunitarie, pari a complessivi 100.000 ECU in tre anni solari consecutivi.
2. L'ammontare massimo del contributo << de minimis >> può essere raggiunto in una o più assegnazioni.
3. L'ammontare dei benefici concessi a ciascuna impresa, ai sensi della presente legge o di altri regimi di aiuto non autorizzati espressamente dall'Unione europea, non può in alcun caso superare nell'arco temporale dei tre anni i limiti di importo indicati al comma 1.
Art. 3
(Cumulo)
1. L'importo massimo del contributo << de minimis >> comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato a tale titolo e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dall'Unione europea senza limite di cumulo.
Art. 4
(Aggiornamento massimali)
1. Le eventuali modifiche apportate dalla Commissione europea relativamente all'importo massimo del contributo << de minimis >> e al limite temporale vengono adottate con decreto del Presidente della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.