Art. 15
(Pubblicità e controlli dei contributi comunitari)
1. I beneficiari pubblici e privati titolari dei progetti inclusi nel decreto di cui all'articolo 13 sono tenuti al rispetto delle disposizioni relative alla pubblicità e ai controlli dei contributi comunitari previste dalla
decisione 20 gennaio 1995 n. C(95) 95.
2. Gli oneri relativi all'applicazione del comma 1 sono a carico della Misura << Attuazione e assistenza tecnica >> del DOCUP.