Art. 13
1. Le imprese beneficiarie devono rientrare nei limiti dimensionali comunitari recepiti dalla normativa regionale e devono essere localizzate nelle aree individuate dalla Commissione europea nella Comunicazione agli Stati membri n. 94/C 402/02, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunitą europee n. C 402 del 31 dicembre 1994, come ammissibili agli interventi dell'iniziativa comunitaria KONVER, con esclusione delle zone ammissibili agli interventi di cui agli obiettivi comunitari 2 e 5b.
2. Viene data particolare preferenza alle iniziative localizzate in spazi e siti dismessi dall'uso militare per i quali siano stati previsti interventi di risanamento nell'ambito dell'intervento di cui al Capo precedente.
3. I contributi previsti dall'articolo 11 non sono cumulabili con altre provvidenze regionali, statali o comunitarie concesse per le stesse finalitą.
4. Sono fatti salvi i divieti e i limiti posti dalla normativa comunitaria nei confronti di particolari categorie di imprese.