Legge regionale 12 novembre 1997, n. 34 - TESTO VIGENTE dal 01/06/2007

Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica; alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico; alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 29, in materia di protezione delle bellezze naturali; alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, in materia di organizzazione degli uffici regionali e alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione.
Art. 76
 (Norme finanziarie)
1. Per l'acquisizione delle entrate previste dal comma 9 quater dell'articolo 108 della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall'articolo 55, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 č istituito per memoria al titolo III - categoria 3.5 - il capitolo 965 (3.5.0) con la denominazione << Entrate derivanti dalle somme versate a titolo di oblazione per il rilascio dell'accertamento in sanatoria di conformitā urbanistica delle opere di cui all'articolo 89 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 >>.
2. Le spese previste dai commi 03 e 04 dell'articolo 138 bis della legge regionale 52/1991, come da ultimo integrato con l'articolo 64, fanno carico al capitolo 2060 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, la cui denominazione č modificata con l'aggiunta in fine della locuzione << , ivi comprese quelle relative all'affidamento di incarichi per la redazione dei progetti di demolizione e ripristino e per la stima dell'indennitā dovuta per la trasgressione >>.
3. Le entrate derivanti dal recupero delle spese previsto al comma 03 dell'articolo 138 bis della legge regionale 52/1991, come da ultimo integrato con l'articolo 64, affluiscono al capitolo 1075 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-l999 e del bilancio per l'anno 1997.