Legge regionale 12 novembre 1997, n. 34 - TESTO VIGENTE dal 01/06/2007
Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica; alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico; alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 29, in materia di protezione delle bellezze naturali; alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, in materia di organizzazione degli uffici regionali e alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione.
Art. 74
(Coordinamento dei PRGC)
1. L' Amministrazione regionale promuove il coordinamento dei PRGC per favorire un omogeneo assetto territoriale e delle infrastrutture.
2. Per le finalitā di cui al comma 1 č assicurata la prioritā nella assegnazione delle sovvenzioni di cui all'
articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28, ai Comuni che propongono la formazione di strumenti urbanistici generali ed attuativi, o loro varianti, coordinati con quelli dei Comuni contermini.