﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 05 novembre 1997

      , n. 33 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>Assestamento del bilancio 1997 e del bilancio pluriennale 1997-1999 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n.  10.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Assestamento di bilancio)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Ai  sensi  dell'articolo 10,  primo  comma,  della legge  regionale  20  gennaio 1982 n.  10,  come  da  ultimo sostituito dall'articolo 81, comma 3, della legge  regionale 8  agosto  1996,  n.  29,  il saldo finanziario  complessivo presunto  di lire 587.390.399.992 - iscritto tra le  entrate nel  bilancio  pluriennale  per gli  anni  1997-1999  e  nel bilancio  per l'anno 1997, in applicazione dell'articolo  4, comma  3,  della  legge regionale 10/1982,  come  da  ultimo sostituito dall'articolo 81, comma 1, della legge  regionale 29/1996 - è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura   dell'esercizio   1996,   nell'importo   di   lire 640.855.268.497,  con  una differenza  in  aumento  di  lire 53.464.868.505,  di  cui  lire 12.287.078.531  costituiscono quota vincolata.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   In  relazione alla previsione di maggiori proventi dei contributi sanitari di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto   legislativo  30  dicembre   1992,   n.   502,   lo stanziamento  del  capitolo 272 dello  stato  di  previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e   del  bilancio  per  l'anno  1997  è  elevato  di   lire 29.822.210.026 per l'anno 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Per  le finalità previste dall'articolo 8,  comma l,   della  legge  regionale  8  aprile  1997,  n.  10,   è autorizzata  l'ulteriore spesa di lire  60.000  milioni  per l'anno  1997  a  carico del capitolo  4360  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-   1999  e  del  bilancio  per  l'anno  1997,  il   cui stanziamento  è elevato di pari importo. Al relativo  onere si provvede:<p style="text-align: justify;">a)   per  lire  29.822.210.026 con i maggiori  proventi dei contributi sanitari di cui al comma 2;</p><p style="text-align: justify;">b)   per  lire  30.177.789.974 con  utilizzo  di  parte dell'aumento del saldo finanziario di cui al comma 1.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Per  le finalità previste dall'articolo 10,  comma 1, della legge regionale 10/1997, è autorizzata l'ulteriore spesa  di  lire 9.000 milioni per l'anno 1997 a  carico  del capitolo  3955  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1997-1999 e del  bilancio per  l'anno  1997, il cui stanziamento è  elevato  di  pari importo. Al relativo onere si provvede con utilizzo di parte dell'aumento del saldo finanziario di cui al comma 1.</p><p style="text-align: justify;"><strong>5.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>   Per  le  occorrenze  finanziarie  derivanti  dalla gestione  dell'obiettivo 2) di cui al Regolamento  (CEE)  n. 2081/1993  per  il  triennio  1994-1996,  è  istituita   al capitolo  8920  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1997-1999 e del  bilancio per  l'anno  1997,  nell'elenco  n.  5  allegato  ai  citati bilanci,   alla   Rubrica  n.   33,   la   partita   n.   29 (2.1.280.3.12.32)  con  la denominazione  &lt;&lt; Quota  destinata alle  occorrenze derivanti dalla gestione dell'obiettivo  2) per  il  triennio 1994-1996 &gt;&gt; e con lo stanziamento di  lire 12.287.078.531 per l'anno 1997. Lo stanziamento del capitolo 8920  è  conseguentemente  elevato  di  pari  importo.   Al relativo   onere   si   provvede  con  utilizzo   di   parte dell'aumento del saldo finanziario di cui al comma 1.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>   Per  le finalità previste dall'articolo 7,  comma 2,  lettera  c),  dall'articolo 8, comma  2,  lettera  b)  e dall'articolo  24,  comma  1,  della  legge   regionale   10 settembre 1990, n. 46, è autorizzata la spesa di lire 2.200 milioni  per  l'anno  1997 a carico del capitolo  270  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997,  il  cui stanziamento per l'anno 1997 è elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>   Per  le finalità previste dall'articolo  7,  comma 2, lettere b), c) e g), dall'articolo 8, comma 2, lettera c) e  dall'articolo 27, comma 2, della legge regionale 46/1990, è  autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1997 a  carico  del capitolo 271 dello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e  del bilancio  per  l'anno 1997, il cui stanziamento  per  l'anno 1997 è elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>    All'onere   complessivo  di  lire  3.000   milioni derivante  dai  commi  7  e 8 per l'anno  1997  si  provvede mediante  prelevamento di pari importo  dall'apposito  fondo globale  iscritto sul capitolo 8920 del precitato  stato  di previsione  della  spesa (partita n.  85  dell'elenco  n.  5 allegato ai bilanci predetti).</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 5 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2000</p></p><a name="art2"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.   2</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Finanziamenti in vari settori di intervento regionale)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Per  le finalità previste dall'articolo 1,  comma 4,   della  legge  regionale  8  aprile  1997,  n.  10,   è autorizzata  l'ulteriore spesa di  lire  2.000  milioni  per l'anno  1997, di cui lire 1.000 milioni da ripartire  fra  i soli  Comuni  capoluogo di provincia a carico  del  capitolo 1851  dello  stato  di previsione della spesa  del  bilancio pluriennale  per  gli anni 1997 - 1999 e  del  bilancio  per l'anno  1997. Al relativo onere si provvede con le  maggiori entrate  di  lire  1.268  milioni  e  di  lire  732  milioni accertate  rispettivamente sui capitoli 1051  e  1070  dello stato  di  previsione dell'entrata dei precitati bilanci,  i cui  stanziamenti  sono  conseguentemente  elevati  di  pari importo per l'anno 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Gli stanziamenti dei capitoli 156, 180 e 181 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  1997-1999  e del bilancio per  l'anno  1997  sono elevati  rispettivamente di lire 300 milioni, di lire  1.500 milioni  e  di lire 1.200 milioni per l'anno 1997. All'onere complessivo  di  lire  3.000 milioni  si  provvede  mediante storno  di pari importo dal capitolo 157 del medesimo  stato di previsione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Lo  stanziamento del capitolo 567 dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è elevato di  lire 50  milioni  per l'anno 1997. Al relativo onere si  provvede mediante  riduzione di pari importo dello  stanziamento  del capitolo 550 del medesimo stato di previsione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Gli  stanziamenti dei capitoli 4745 e  4965  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  1997-1999  e del bilancio per  l'anno  1997  sono elevati  rispettivamente di lire 400 milioni e di  lire  200 milioni per l'anno 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   Per le finalità previste dall'articolo 88,  comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n.  5, limitatamente alla   sovvenzione  a  favore  dell'Associazione   nazionale famiglie  di  fanciulli ed adulti subnormali  -  Sezione  di Pordenone,  è autorizzata la spesa di lire 330 milioni  per l'anno  1997  a  carico del capitolo  4976  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999   e   del  bilancio  per  l'anno  1997,   il   cui stanziamento è elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>    L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a concedere  all'Associazione nazionale famiglie di  fanciulli ed  adulti  subnormali - Sezione di Gorizia, un'assegnazione straordinaria  di  fondi nella misura  massima  di  lire  20 milioni  a  carico  del capitolo 4976 la  cui  denominazione viene così integrata: &lt;&lt; e per l'attività dell'Associazione nazionale  famiglie  di fanciulli subnormali  -  Sezione  di Gorizia &gt;&gt; dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento è elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>    All'onere   complessivo  di  lire   950   milioni derivante  dal  commi  4, 5 e 6 si  provvede  per  lire  850 milioni   mediante   riduzione   di   pari   importo   dello stanziamento  del  capitolo 4980 dello stato  di  previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e  del  bilancio  per  l'anno 1997 e per  lire  100  milioni mediante  prelevamento  di pari importo  dal  fondo  globale iscritto  sul capitolo 8920 del medesimo stato di previsione (partita n.  705 dell'elenco n.  5 allegato al bilancio).</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>    L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a concedere  contributi  straordinari  a  favore  dei   Comuni turistico-costieri   della   regione    interessati    dalle mareggiate abbattutesi sul loro territorio negli anni 1996 e 1997 per interventi di riparazione dei danni subiti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>   Le  domande  per la concessione dei contributi  di cui  al comma 8 sono presentate alla Direzione regionale del commercio  e  del  turismo, entro 30 giorni dall'entrata  in vigore  della  presente legge, corredate  di  una  relazione illustrativa  dei  danni subiti e del  preventivo  di  spesa degli interventi da realizzare. I criteri e le modalità  di concessione   dei   contributi  sono  stabiliti   ai   sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale  28  agosto 1992, n.  29.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>   Per  le  finalità  previste  dal  comma   8   è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno  1997  a carico del capitolo 8520 (2.1.232.3.10.24) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997   alla   Rubrica  n.  31-  programma  3.4.5   -   spese d'investimento  -  Categoria  2.3  -  con  la  denominazione &lt;&lt; Contributi  straordinari ai Comuni turistico-costieri  per interventi  di  riparazione dei danni subiti in  conseguenza delle mareggiate abbattutesi sul loro territorio negli  anni 1996 e 1997 &gt;&gt; e con lo stanziamento di lire 300 milioni  per l'anno 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span>  Lo  stanziamento del capitolo 400 dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è elevato di  lire 300 milioni per l'anno 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span>   All'onere   complessivo  di  lire   600   milioni derivante  dai  commi 10 e 11 si provvede  con  la  maggiore entrata   accertata  sul  capitolo  1050  dello   stato   di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999   e   del  bilancio  per  l'anno  1997,   il   cui stanziamento è conseguentemente elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span>  Al  fine di promuovere e valorizzare l'immagine  e la  conoscenza della Regione Friuli-Venezia Giulia a livello nazionale ed internazionale, l'Amministrazione regionale  è autorizzata  ad  intervenire a favore di  società  sportive regionali  per l'attività di partecipazione a  competizioni promosse   o   organizzate   da  Federazioni   nazionali   o internazionali ufficialmente riconosciute.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span>   Per  le  finalità  previste  dal  comma  13   lo stanziamento  del  capitolo 8352 dello stato  di  previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e  del  bilancio  per  l'anno 1997 è elevato  di  lire  500 milioni  per  l'anno  1997. Al relativo  onere  si  provvede mediante   prelevamento  di  pari   importo   dal   capitolo 8920(partita  n.  701 dell'elenco n.  5 allegato al bilancio) del medesimo stato di previsione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span>  In sede di prima applicazione l'intervento di  cui al comma 13 è destinato per lire 300 milioni a favore della Società  di  calcio Udinese Spa e per lire  100  milioni  a favore  di  ciascuna delle società di basket di  Gorizia  e Trieste militanti nel campionato nazionale di serie A.</p><p style="text-align: justify;"><strong>16.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 16 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ll), L. R. 10/2012</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Sovvenzione straordinaria alla Comunità Piergiorgio)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Per  le finalità di cui all'articolo 1, comma  1, della  legge  regionale  14 dicembre  1987,  n.  44,  e  per assicurare un'adeguata dotazione di strutture per i disabili nel territorio dell'Alto Friuli, l'Amministrazione regionale è  autorizzata  a  concedere una sovvenzione  straordinaria all'Associazione Comunità Piergiorgio di Udine da destinare alla  realizzazione del Centro di accoglienza  medico-socio- assistenziale in Tolmezzo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   La sovvenzione straordinaria può essere destinata anche  all'acquisizione di attrezzature ed arredi  necessari per  assicurare  funzionalità ad uno  o  più  edifici  del complesso.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Per conseguire la sovvenzione straordinaria di cui al  comma 1, il legale rappresentante dell'Associazione deve presentare  domanda alla Direzione regionale dell'assistenza sociale,  corredata di una relazione illustrativa  e  di  un preventivo  sommario  di spesa, entro novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Per la concessione ed erogazione della sovvenzione di   cui   al  comma  1  trovano  applicazione,  per  quanto compatibili,  le  procedure di cui alla legge  regionale  31 ottobre   1986,   n.   46  e  successive  modificazioni   ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    Per  le  finalità  previste  dal  comma   1   è autorizzata  la  spesa complessiva di lire 500  milioni  per l'anno 1997.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>   A  tal  fine nello stato di previsione della  spesa del  bilancio  pluriennale  per gli  anni  1997-1999  e  del bilancio  per  l'anno 1997 è istituito alla Rubrica  n.  24 programma 2.2.2. - spese di investimento - Categoria 2.4.  - Sezione  VIII - il capitolo 4846 (2.1.242.3.08.07),  con  la denominazione &lt;&lt; Sovvenzione straordinaria alla  Associazione Comunità  Piergiorgio  di Udine per  la  realizzazione  del Centro  di  accoglienza medico-sociale  e  assistenziale  di Tolmezzo &gt;&gt; e con lo stanziamento di lire 500 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>   All'onere  complessivo  di  lire  500  milioni  si provvede con prelevamento di pari importo dal fondo  globale iscritto  al  capitolo 8920 dello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e  del bilancio  per l'anno 1997 (partita n.  702 dell'elenco n.  5 allegato ai bilanci predetti).</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Finanziamenti per impianti sportivi)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Per  le finalità previste dall'articolo 5,  commi 1,  lettera b), e 3 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43,  come  da ultimo sostituito dall'articolo 1 della  legge regionale 18 maggio 1993, n.  23, è autorizzata la spesa di lire  500 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 6139 dello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997,  il  cui stanziamento è elevato di pari  importo.  Al relativo  onere  si provvede mediante prelevamento  di  pari importo  dall'apposito fondo globale iscritto  sul  capitolo 8920  del  medesimo  stato  di previsione  (partita  n.  145 dell'elenco n.  5 allegato al bilancio).</p></p><a name="art6"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.   6</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><a name="art7"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.   7</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Entrata in vigore)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p></p></body></html>