Art. 5
(Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa degli Enti
che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale)
2. Per le finalitą di cui al comma 1, gli Enti interessati inoltrano apposita istanza alla Direzione regionale della sanitą entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.