Art. 4
(Modalitą di finanziamento delle
Aziende sanitarie regionali)
1. Le Aziende sanitarie regionali, a partire dall'1 gennaio 2000, sono finanziate mediante attribuzione di quote pro capite, pesate per etą, dal Fondo sanitario regionale. A partire dalla stessa data, le Aziende ospedaliere regionali, il Policlinico universitario a gestione diretta di Udine e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono finanziati integralmente a prestazione secondo le tariffe previste dalle norme vigenti.
2. La Giunta regionale definisce annualmente i criteri e le modalitą di applicazione del comma 1.
3. Le Aziende sanitarie considerano le quote pro capite pesate per etą, di cui al comma 1, per la determinazione del budget dei distretti.
4. L'Agenzia regionale della sanitą, sentita l'Assemblea dei sindaci di cui all'
articolo 40 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, come modificato dagli articoli 10 e 11, verifica periodicamente l'omogeneitą dei livelli di assistenza assicurati, in relazione alle assegnazioni di cui ai commi 1 e 3.