﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 09 settembre 1997

      , n. 31 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016</p><p style="text-align: justify;"><strong>Norme   in   materia  di  personale  regionale   e   di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione  regionale. Norme  concernenti  il personale e gli amministratori  degli enti locali.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  42</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Tutela dei diritti linguistici delle minoranze)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Alla  luce dei principi costituzionali  di  tutela delle  minoranze linguistiche e nel rispetto degli  obblighi statutari  relativi  al riconoscimento di  pari  diritti  ai cittadini  di  qualunque  gruppo  linguistico,  la   Regione provvede all'adozione di mezzi adeguati a rendere effettiva, anche con riferimento ai diritti da esercitarsi nei rapporti con   gli   uffici   del  Consiglio  e  dell'Amministrazione regionale,   la   parità  di  trattamento   dei   cittadini appartenenti a gruppi linguistici minoritari della regione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   In attuazione di cui al comma 1, gli Uffici Stampa e Pubbliche Relazioni del Consiglio e della Giunta regionale possono avvalersi dell'attività di dipendenti regionali con profilo  professionale di traduttore interprete  nonché  di specifiche professionalità esistenti presso i Comuni  della regione ovvero, in caso di necessità ed urgenza, dell'opera di professionisti estranei all'Amministrazione regionale, al fine  di  provvedere  alle traduzioni atte  a  garantire  ai cittadini  appartenenti a diversi gruppi  linguistici  della regione il diritto di usare la loro lingua nei rapporti  con il  Consiglio  e  l'Amministrazione  regionale,  nonché   a coadiuvare  i  rappresentanti  istituzionali  della  Regione medesima nei rapporti in ambito internazionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma  2 fanno  carico al capitolo 1 dello stato di previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e  del bilancio per l'anno 1997.</p></p></body></html>