Legge regionale 09 settembre 1997 , n. 31 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali.

Art. 4

(Personale assegnato presso Amministrazioni dello Stato)

1. In relazione alle esigenze di funzionamento dell'apparato burocratico regionale, con particolare riferimento agli adempimenti connessi alla riforma dell'impiego regionale, nonché tenuto conto delle sensibili carenze dell'organico, il personale regionale che presta servizio presso gli uffici della Corte dei Conti di Trieste e Udine, dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste e del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia è gradualmente riassegnato alla Regione per il 50 per cento entro il 31 dicembre 1997 e per il restante 50 per cento entro il 31 dicembre 1998.

(1)(2)

2. All'articolo 1, secondo comma della legge regionale 10 novembre 1971, n. 47, come da ultimo modificato dall'articolo 41 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, le parole << nonché - a richiesta del predetto ufficio, per esigenze straordinarie o integrative - personale dell'Amministrazione regionale, nel numero massimo di 38 unità >> sono abrogate.

3. L'articolo 1 della legge regionale 30 luglio 1979, n. 40 è abrogato.

4. L'articolo 49 della legge regionale 8/1991 è abrogato.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno effetto dall'1 gennaio 1999.

Note:

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 13, comma 1, L. R. 14/1998

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 2, L. R. 18/1998