Legge regionale 09 settembre 1997 , n. 31 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali.

Art. 37

(Modifica ed integrazione all'articolo 11 dellalegge regionale 20/1996)

1. Ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 20/1996, il termine ultimo inderogabile per la presentazione delle domande è fissato al 31 dicembre 1997.

2. All'articolo 11, comma 4, della legge regionale 20/1996, le parole << Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo confronto con le Organizzazioni sindacali di cui all'articolo 66 della legge regionale 53/1981 >> sono sostituite dalle parole << Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, previa informativa alle Organizzazioni sindacali >>.