Legge regionale 09 settembre 1997 , n. 31 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali.

Art. 14

(Assunzioni straordinarie di personale con contratto dilavoro a tempo determinato per attività di caratterepreparatorio e ripetitivo)

1. Per sopperire alle più immediate esigenze di funzionalità dell'apparato regionale, con particolare riferimento ad attività di carattere preparatorio e ripetitivo da svolgersi anche con l'ausilio di sistemi informatici di videoscrittura, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni a tempo determinato di personale con qualifica funzionale di coadiutore, mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento, per un numero massimo di quaranta unità.

2. Per quanto riguarda i requisiti generali per l'assunzione, le modalità di avviamento alla selezione nonché le procedure di selezione trova applicazione la normativa statale vigente in materia. Quale titolo di studio è richiesto il diploma di scuola secondaria di primo grado e attestato di qualifica professionale di un corso sull'utilizzo di strumenti informatici rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

3. Il rapporto di lavoro ha la durata di un anno prorogabile, per motivate esigenze e previa valutazione della qualità del servizio prestato, per un ulteriore anno.

4. La selezione consiste nell'effettuazione di una prova teorico-pratica vertente sulle seguenti materie:

a) nozioni di diritto amministrativo;

b) nozioni di archivistica;

c) nozioni di informatica.

5. La Commissione giudicatrice, nominata con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, è composta da un dipendente regionale con qualifica di dirigente e anzianità nella qualifica di almeno cinque anni, con funzioni di presidente, da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a quella di accesso, con anzianità nella qualifica di almeno cinque anni e da un esperto estraneo all'Amministrazione regionale; trova applicazione, in materia di incompatibilità, il disposto di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 18/1996. Gli adempimenti della Commissione sono disciplinati dai Capi I e III del DPR 487/1994.

6. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale di assunzione.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal comma 5 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.