Legge regionale 09 settembre 1997 , n. 31 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali.

Art. 13

(Assunzione straordinaria di personale con contratto dilavoro a tempo determinato per l'attuazione dei programmicomunitari)

(2)

1. In esecuzione dell'intesa tra la Commissione europea, lo Stato italiano, le Regioni e le Province autonome del 29 settembre 1995 in materia di procedure ed azioni per l'accesso ai contributi comunitari, al fine di garantire l'attuazione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea (UE) nella Regione Friuli - Venezia Giulia, in particolare nell'attuale periodo di programmazione, la Regione è autorizzata ad effettuare assunzioni straordinarie di personale, con contratto di lavoro a tempo determinato, per un numero massimo di 60 unità nella qualifica funzionale di consigliere di cui 23 nel profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale, 26 nel profilo professionale di consigliere programmatico statistico, 3 nel profilo professionale di consigliere agronomo e 8 nel profilo professionale di consigliere urbanista.

(1)

2. Il rapporto di lavoro ha durata biennale, prorogabile per particolari esigenze per un ulteriore biennio.

3. Le assunzioni sono finalizzate a rafforzare in termini qualitativi e quantitativi le strutture regionali interessate all'attuazione degli interventi cofinanziati dalla UE, giusta quanto previsto dall'intesa di cui al comma 1, in particolare dal punto 1, lettera b), della stessa. Non meno di 10 unità di personale sono assegnate alla Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni per le esigenze di coordinamento, monitoraggio e attuazione dei programmi comunitari.

4. Le assunzioni di cui al comma 1 avvengono mediante una fase selettiva preliminare ed una successiva fase articolata su una prova d'esame e sulla valutazione dei titoli, cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di laurea specifico previsto dal comma 5 o di altro equipollente per il corrispondente profilo professionale, conseguito con un punteggio non inferiore a punti 100. I candidati devono altresì possedere tutti i requisiti richiesti per l'accesso agli impieghi dalla normativa regionale o, in carenza, dalla normativa statale vigente in materia.

5. Ai fini delle assunzioni i candidati devono possedere uno dei seguenti titoli di studio:

PROFILO PROFESSIONALEDIPLOMA DI LAUREA IN
Giuridico amministrativolegaleGiurisprudenzaScienze politicheEconomia e commercio
Programmatico statisticoGiurisprudenzaScienze politicheEconomia e commercioScienze economicheScienze economiche e bancarieScienze statistiche
AgronomoScienze agrarieScienze forestaliScienze naturaliScienze geologicheChimicaScienze biologicheScienze della produzioneanimale
UrbanisticaIngegneria e relativo diploma di abilitazioneArchitettura all'esercizio della professione,Urbanistica qalora previsto, o, nei casi consentiti dalla legge certificato di abilitazione provvisoria

6. La fase selettiva preliminare , che può essere effettuata con le modalità previste dall'articolo 20 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, è volta ad accertare:

a) la buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, da accertare mediante test e colloquio;

b) la buona capacità di operare con i sistemi di videoscrittura e di foglio elettronico in ambiente Windows 95 da accertare mediante prove pratiche.

7. Il giudizio di idoneità si intende conseguito se il candidato ottiene il punteggio di almeno sette decimi in ciascuna delle prove. I candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneità sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui al comma 9.

8. Costituiscono titoli valutabili:

a) punteggio conseguito nel diploma di laurea;

100:punti 0,20
101:punti 0,40
102:punti 0,60
103:punti 0,80
104:punti 1
105:punti 1,20
106:punti 1,40
107:punti 1,60
108:punti 1,80
109:punti 2
110:punti 2,20
110 e lode:punti 2,40

b) superamento di esami professionali di Stato, qualora non richiesto come requisito per l'accesso, e corsi universitari post-laurea con esame finale in materie attinenti il profilo professionale di accesso (punti 0,50 per ciascun titolo, fino ad un massimo di punti 1 ,50). I corsi universitari post-laurea sono considerati validi solo se effettuati presso Università che rilascino titoli di studio riconosciuti. Gli stessi corsi inoltre devono avere durata almeno pari ad un anno accademico;

c) servizio prestato presso pubbliche amministrazioni in qualifiche o livelli equiparati alla qualifica funzionale di consigliere o presso organi della UE in posizioni per le quali sia richiesto il diploma di laurea (punti 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 1,1). Il servizio prestato in attività di insegnamento è valutato solo se effettuato almeno in scuole secondarie di secondo grado e in materie attinenti lo specifico profilo professionale di accesso con orario pieno;

d) servizio prestato alle dipendenze di enti o società privati, in posizioni professionali per le quali sia richiesto il diploma di laurea e con svolgimento di compiti di progettazione, monitoraggio e valutazione di programmi cofinanziati dalla UE (punti 0,025 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,55).

9. L'eventuale buona conoscenza di una o più delle seguenti lingue: francese, tedesco, spagnolo, da accertare mediante apposito test, dà diritto a un punteggio addizionale pari a 1 punto per ciascuna lingua. I criteri di valutazione ai fini della formulazione del giudizio sulla buona conoscenza delle predette lingue sono stabiliti preventivamente dalla Commissione giudicatrice.

10. L'esame è articolato su di una prova scritta, anche a risposta sintetica, vertente sulle seguenti materie:

a) consigliere giuridico amministrativo legale:

1) elementi di diritto comunitario con particolare riferimento alla politica comunitaria regionale;

2) diritto amministrativo;

b) consigliere programmatico statistico:

1) elementi di diritto comunitario con particolare riferimento alla politica-comunitaria regionale;

2) politica economica;

c) consigliere agronomo:

1) elementi di diritto comunitario con particolare riferimento alla politica comunitaria regionale;

2) economia e politica agraria;

d) consigliere urbanista:

1) elementi di diritto comunitario con particolare riferimento alla politica comunitaria regionale;

2) pianificazione urbana e territoriale.

11. Per la valutazione delle prove la Commissione ha a disposizione 10 punti; il punteggio minimo per il superamento dell'esame è di punti 7.

12. Ai fini della partecipazione al concorso i candidati devono presentare domanda entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del relativo bando secondo le modalità ivi definite.

13. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con deliberazione della Giunta regionale. Per la composizione delle Commissioni trova applicazione il disposto di cui all'articolo 21 della legge regionale 18/1996, come integrato dall'articolo 40 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31.

14. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti e gli adempimenti delle Commissioni giudicatrici sono disciplinati dalla normativa regionale vigente in materia o, in carenza, dal Capo I del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

15. Le graduatorie di merito, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, sono predisposte sulla base della somma del punteggio ottenuto dai candidati nella prova scritta e di quello attribuito ai titoli nonché dell'eventuale punteggio addizionale di cui al comma 9. A parità del punteggio totale la preferenza è determinata, nell'ordine, dal maggior punteggio ottenuto nella prova scritta e dal maggior punteggio ottenuto nella valutazione delle singole categorie di titoli di cui al comma 8; in quest'ultimo caso la priorità è data, rispettivamente, ai titoli di cui alla lettera a), alla lettera c), alla lettera d) ed alla lettera b). In caso di ulteriore parità la preferenza è determinata dal punteggio maggiore ottenuto nelle prove di idoneità di cui al comma 6, nel seguente ordine: lingua inglese parlata, prova sul foglio elettronico, video scrittura, lingua inglese scritta.

16. Il personale assunto è tenuto a seguire le iniziative di formazione organizzate dall'Amministrazione regionale, anche mediante stages presso sedi delle istituzioni comunitarie; ai dipendenti che effettuano tali stages è attribuito il trattamento di missione previsto dalla vigente legislazione regionale.

17. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale di consigliere. Al personale medesimo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, e successivi provvedimenti esecutivi, per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato.

18. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

Note:

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 68, comma 4, L. R. 9/1999

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 1, L. R. 20/2002