Legge regionale 09 settembre 1997 , n. 31 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali.

Art. 10

(Acquisizione di personale in posizione di comando)

1. A fronte delle gravi carenze d'organico, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire, in posizione di comando, dipendenti di ruolo provenienti da Amministrazioni pubbliche e dalle Aziende sanitarie regionali, per l'assolvimento delle funzioni di competenza delle Direzioni regionali della sanità e dell'assistenza sociale, nonché in vista dell'affidamento ad un'unica Direzione regionale delle funzioni medesime, come previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37.

2. L'acquisizione di personale in comando di cui al comma 1 è effettuata, nei limiti delle vacanze della pianta organica vigente e comunque in misura non superiore a venti unità, con le modalità stabilite dall'articolo 44 della legge regionale 53/1981, e successive modifiche ed integrazioni, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 45 della medesima legge.

3. Al personale assunto in posizione di comando ai sensi del presente articolo, appartenente, nell'Ente di provenienza, a qualifica funzionale corrispondente a quella di dirigente dell'Amministrazione regionale, può essere attribuito l'incarico di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, con il conseguente trattamento economico.

4. L'articolo 35 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 è abrogato.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.