1. Al fine di non arrecare pregiudizio ai diritti acquisiti dal personale in materia previdenziale, in forza dei principi costituzionalmente tutelati, come da ultimo ribadito dall'
articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e tenuto conto che l'Amministrazione regionale continua a versare anche per gli anni 1996 e 1997 la relativa contribuzione, sulla base delle direttive emanate dall'Ente previdenziale INPDAP - INADEL, la Regione è autorizzata ad erogare il trattamento previsto dalla
Parte IV, Titolo II, Capo II, della legge regionale 53/1981, nonché quello di cui all'
articolo 16 bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, come inserito dall'
articolo 58 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, con riferimento alla normativa vigente anteriormente all'1 gennaio 1996, fino a quando non avranno avuto piena attuazione la riforma previdenziale introdotta dall'articolo 2, commi 5, 6, 7 ed 8 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e la disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
2. Il diritto alla riliquidazione della buonuscita in favore dei dipendenti già cessati, sorge, nei termini stabiliti dalla
legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, dal momento in cui la parte economica dei contratti, a partire da quello 1994/1995 e successivi, è fissata in via definitiva.