Legge regionale 09 settembre 1997, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali.
Art. 8
 (Trattamento di fine rapporto)
1. Ai fini dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto (TFR) maturato dal personale di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22, come modificato dagli articoli 42 e 43 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, e quello di cui all'articolo 41 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, e dal personale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 1990, n. 9, nonché dal personale assunto dopo l'1 gennaio 1996, il cui rapporto di lavoro risulti essere inferiore ad un anno di servizio continuativo e quindi beneficiario del TFR rispettivamente per effetto dei contratti nazionali e dell'articolo 2, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare contratti assicurativi con istituti bancari o con compagnie di assicurazione autorizzati ai sensi della normativa vigente.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, relativamente alla stipula dei contratti assicurativi, fanno carico al capitolo 575 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni futuri.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1 sono istituiti per memoria nel bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e nel bilancio per l'anno 1997 i seguenti capitoli:
a) nello stato di previsione dell'entrata, al Titolo III - Categoria 3.7 - il capitolo 1175 (3.7.2) con la denominazione << Versamenti da parte di Istituti bancari e assicurativi delle quote accantonate per il trattamento di fine rapporto (TFR) del personale cessato dal servizio >>;
b) nello stato di previsione della spesa, alla Rubrica n. 5 - programma 0.1.2 - spese correnti - Categoria 1.2 - Sezione I - il capitolo 578 (1.1.121.1.01.01) con la denominazione << Liquidazione al personale cessato dal servizio del trattamento di fine rapporto (TFR) >>, che viene iscritto nell'elenco n. 2 allegato al bilancio.