Legge regionale 09 settembre 1997, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali.
Art. 7
 (Assenza per malattia)
1. Al fine di uniformarsi alle disposizioni vigenti negli altri comparti del pubblico impiego, l'Amministrazione regionale dispone il controllo della malattia, fin dal primo giorno di assenza, attraverso le competenti Aziende sanitarie regionali.
3. Al recupero delle somme dovute dal personale regionale derivanti dall'applicazione delle disposizioni richiamate all'articolo 80, comma 7 bis della legge regionale 18/1996, come introdotto dal comma 2, per il periodo decorrente dall'1 gennaio 1994 al giorno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, avuto riguardo anche alla rilevanza degli importi, sia in forma rateizzata che in correlazione alla corresponsione di arretrati.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 54, comma 1, lettera ii), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.