Art. 53
(Norme in materia di status degli amministratori locali)
1. Gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia disciplinano, nel rispetto della normativa vigente, con apposite norme contenute nei rispettivi statuti, i casi in cui l'assunzione della carica di amministratore di società controllata o di consorzio partecipato non determinano il sorgere di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con le cariche di amministratore e consigliere dell'ente locale.
2. Gli enti locali stabiliscono con propri regolamenti le modalità secondo le quali effettuare forme di pubblicità periodica relativa alle cariche di cui al comma 1, assunte da propri amministratori o consiglieri, con l'indicazione degli eventuali emolumenti da essi percepiti, in connessione con dette cariche.
3. Gli enti locali adeguano i rispettivi ordinamenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. In caso di mancata adozione, nel termine prescritto, delle norme statutarie previste dal comma 1, si determina il sorgere delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e comunque dell'incompatibilità tra le cariche di amministratore o consigliere dell'ente locale e le cariche di cui al comma 1 con l'eccezione dei casi di rappresentanza politica inerente la carica di assessore o consigliere dell'ente ovvero di rappresentanza di diritto in relazione a cariche già rivestite.
Note:
1 Comma 5 abrogato da art. 1, comma 5, L. R. 21/2003