1. Per l'esercizio in forma decentrata delle competenze relative alla Direzione regionale degli Affari comunitari e dei rapporti esterni, in particolare per quanto riguarda le attività di coordinamento, attuazione, monitoraggio e rendicontazione dei programmi comunitari, la predetta Direzione regionale può avvalersi di unità organizzative stabili territorialmente decentrate, di livello inferiore al Servizio, di cui all'
articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come modificato dall'
articolo 3 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39.