Art. 5
(Utilizzazione di personale didattico dell'IRFoP)
1. Onde consentire la migliore utilizzazione delle risorse umane, il personale dell'IRFoP con profilo professionale didattico, non utilizzato o prevedibilmente non utilizzabile nelle mansioni proprie del profilo medesimo, può essere adibito, anche presso strutture diverse da quella di appartenenza, all'espletamento di compiti rientranti in altri profili professionali della medesima qualifica, compatibilmente con il titolo di studio posseduto e la professionalità maturata.