Art. 4
(Personale assegnato presso Amministrazioni dello Stato)
1. In relazione alle esigenze di funzionamento dell'apparato burocratico regionale, con particolare riferimento agli adempimenti connessi alla riforma dell'impiego regionale, nonché tenuto conto delle sensibili carenze dell'organico, il personale regionale che presta servizio presso gli uffici della Corte dei Conti di Trieste e Udine, dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste e del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia è gradualmente riassegnato alla Regione per il 50 per cento entro il 31 dicembre 1997 e per il restante 50 per cento entro il 31 dicembre 1998.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno effetto dall'1 gennaio 1999.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 13, comma 1, L. R. 14/1998
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 2, L. R. 18/1998