Art. 32
(Mobilità verticale interna)
3. La disposizione di cui al
comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 20/1996, come modificata dal comma 2, si applica esclusivamente al personale la cui cessazione dal servizio si sia verificata tra la data di entrata in vigore della medesima legge regionale e la data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per effetto del rinvio operato dalla
legge regionale 11/1990 alla normativa disciplinante i passaggi di qualifica nell'ordinamento regionale, ai dipendenti promossi in esito alle procedure di mobilità verticale interna di cui al comma 1, la qualifica superiore è attribuita, a tutti gli effetti, come avvenuto per le tornate già completate, dalla data della relativa decorrenza.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 2, comma 36, L. R. 10/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 15, comma 1, L. R. 10/2002
2 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 15, comma 1, L. R. 10/2002