Legge regionale 09 settembre 1997, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali.
Art. 31
 (Inquadramenti nel ruolo unico regionale)
1. Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso gli enti regionali per il diritto allo studio universitario di cui alla legge regionale 55/1990, è inquadrato, a decorrere dalla medesima data, nel ruolo unico regionale nelle qualifiche funzionali corrispondenti a quelle rivestite, secondo le equiparazioni di cui alla tabella << A >> riferita all'articolo 39 della legge regionale 55/1990, presso gli Enti medesimi.
2. L'attribuzione dei profili professionali al personale inquadrato ai sensi del comma 1 avviene con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale.
3. Al personale di cui al comma 1 spetta, alla data dell'inquadramento, uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio iniziale della qualifica d'inquadramento, individuato in base ai valori indicati dalla tabella << B >> allegata alla legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8;
b) la quota di salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49. Per la determinazione della quota suddetta la data del 31 dicembre 1982 indicata al secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 49/1984, è sostituita dalla data del 31 dicembre 1992. Per la determinazione del maturato in godimento di cui all'articolo 26, primo comma, della legge regionale 49/1984 per << stipendio in godimento al 31 dicembre 1982 >> e per stipendio iniziale si intende quello individuato in base ai valori indicati dalla tabella << B >> allegata alla legge regionale 8/1991.

5. Al medesimo personale sono altresì corrisposti, dalla data d'inquadramento e fatti salvi i successivi conguagli, gli assegni di cui all'articolo 1 della legge regionale 1 aprile 1996, n. 19. Per l'applicazione del comma 6 dell'articolo 1 medesimo si fa riferimento al servizio effettivo prestato nel biennio 1993-1994 presso l'Amministrazione di provenienza.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 68, comma 1, L. R. 1/1998