Legge regionale 09 settembre 1997, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali.
Art. 30
1. All'articolo 8, comma 2, della legge regionale 20/1996, come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 e dall'articolo 21 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, le parole << previo superamento di una prova >> sono sostituite dalle parole << mediante valutazione di titoli nonché superamento di una prova scritta, anche a risposta sintetica, >>.
2.
All'articolo 8 della legge regionale 20/1996, come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 42/1996 e dall'articolo 21 della legge regionale 47/1996, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

4.
All'articolo 8 della legge regionale 20/1996, come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 42/1996 e dall'articolo 21 della legge regionale 47/1996, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: