1. All'
articolo 9, secondo comma, della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, il periodo << ; in tal caso al medesimo spetta, limitatamente al periodo di servizio presso il gruppo, qualora rivesta qualifiche inferiori a quella di consigliere o equiparata, oltre al trattamento di cui al primo comma, la differenza tra il trattamento iniziale della qualifica funzionale di appartenenza o equiparata e quella iniziale della qualifica funzionale di consigliere >> è abrogato.