Legge regionale 09 settembre 1997, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali.
Art. 18
 (Personale del Corpo forestale regionale da assumere per le
esigenze dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali e
della Direzione regionale delle foreste)
1. In applicazione dell'articolo 57 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 ed al fine di garantire la tempestiva attivazione delle diverse, nuove e specifiche funzioni in materia di parchi e riserve naturali, il personale con qualifica di coadiutore - guardia, profilo professionale di guardia del Corpo forestale regionale, (CFR) posizione di lavoro guardia - parco, è assunto, nel limite numerico di cui all'articolo 58, comma 1, della medesima legge regionale 42/1996, mediante l'utilizzazione della graduatoria degli idonei al concorso pubblico a 29 posti di guardia del CFR approvata con DPGR 30 dicembre 1993, n. 633/Pres.
3. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 i candidati frequentano un corso di formazione con esame finale, di durata non superiore a sei mesi, i cui contenuti e modalità di svolgimento sono stabiliti con apposito regolamento. I candidati che abbiano superato il corso di formazione sono assunti in prova nella qualifica funzionale di coadiutore - guardia in relazione al numero di posti disponibili.
4. Durante la partecipazione al corso di cui al comma 3 ai candidati è corrisposta una borsa di studio di lire 1.800.000 mensili lorde.
5. Per fronteggiare le esigenze di servizio connesse a funzioni di vigilanza, l'Amministrazione regionale e l'Ente parco di cui all'articolo 19 della legge regionale 42/1996 possono avvalersi, mediante l'istituto del comando, per il periodo di un anno prorogabile di un ulteriore anno, di personale ittico - venatorio proveniente dalle Province.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
8. Gli oneri relativi al corso di formazione di cui al comma 3 fanno carico al capitolo 568 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
9. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3128 (1.1.161.2.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 - alla Rubrica n. 18 - programma 1.3.2 - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione VIII - con la denominazione << Spese per le borse di studio a favore dei partecipanti al corso di formazione per guardia del Corpo forestale regionale >> e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1997.
10. All'onere di lire 50 milioni previsto dal comma 9 si provvede mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento del capitolo 2900 del precitato stato di previsione della spesa, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 61, comma 1, L. R. 9/1999
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 61, comma 2, L. R. 9/1999