2. Per le finalitā previste dall'articolo 7, comma 2, lettere f ter) e f quater) della
legge regionale 20/1996, come inserite dal comma 1, l'Amministrazione regionale č autorizzata ad effettuare recuperi dalla graduatoria di merito approvata con deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 1997, n. 911, relativa all'avviso di assunzione per titoli con contratto di lavoro a termine di cui all'articolo 7 della medesima legge, sino ad un numero massimo di 5 unitā.