Legge regionale 09 settembre 1997, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali.
Art. 16
 (Integrazione all'articolo 7 della legge regionale 20/1996 e
successive modificazioni ed integrazioni)
1. All'articolo 7, comma 2, della legge regionale 20/1996, come integrato dall'articolo 21 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, dopo la lettera f bis) sono inserite le seguenti
<< f ter) risoluzione di problematiche urgenti in materia di contenzioso ambientale;
f quater) attuazione degli adempimenti connessi alle riforme tributarie previste dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. >>.

2. Per le finalitā previste dall'articolo 7, comma 2, lettere f ter) e f quater) della legge regionale 20/1996, come inserite dal comma 1, l'Amministrazione regionale č autorizzata ad effettuare recuperi dalla graduatoria di merito approvata con deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 1997, n. 911, relativa all'avviso di assunzione per titoli con contratto di lavoro a termine di cui all'articolo 7 della medesima legge, sino ad un numero massimo di 5 unitā.
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 14, comma 2, L. R. 8/2000
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 10/2001