Legge regionale 09 settembre 1997, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali.
Art. 15
1. Nelle more dell'espletamento dei concorsi pubblici per la copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo unico del personale regionale, per assicurare i livelli minimi di funzionalitą degli uffici del Consiglio regionale, l'Amministrazione regionale č autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per un numero massimo di dieci unitą, di cui quattro nella qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale di consigliere giuridico- amministrativo legale, tre in quello di coadiutore, profilo professionale amministrativo per una unitą e profilo professionale di dattilografo per due unitą e tre in quella di commesso.
2. Il rapporto di lavoro ha durata biennale prorogabile per un ulteriore biennio qualora alla data di scadenza non siano stati espletati i concorsi di cui al comma 1 per i relativi profili professionali.
4. Alle assunzioni del personale con qualifica di coadiutore si procede ai sensi dell'articolo 14.
6. Al personale assunto ai sensi del presente articolo compete il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale di assunzione.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 10/2001