Legge regionale 09 settembre 1997, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali.
Art. 14
 (Assunzioni straordinarie di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato per attività di carattere
preparatorio e ripetitivo)
1. Per sopperire alle più immediate esigenze di funzionalità dell'apparato regionale, con particolare riferimento ad attività di carattere preparatorio e ripetitivo da svolgersi anche con l'ausilio di sistemi informatici di videoscrittura, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni a tempo determinato di personale con qualifica funzionale di coadiutore, mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento, per un numero massimo di quaranta unità.
3. Il rapporto di lavoro ha la durata di un anno prorogabile, per motivate esigenze e previa valutazione della qualità del servizio prestato, per un ulteriore anno.
4. La selezione consiste nell'effettuazione di una prova teorico-pratica vertente sulle seguenti materie:
a) nozioni di diritto amministrativo;
b) nozioni di archivistica;
c) nozioni di informatica.

6. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale di assunzione.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal comma 5 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.