Legge regionale 09 settembre 1997, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali.
Art. 11
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato per la sostituzione dei dipendenti assegnati agli uffici di segreteria del Presidente della Giunta regionale, del Presidente del Consiglio regionale e degli Assessori regionali, nonché alle segreterie dei Gruppi consiliari o che svolgono funzioni di addetti di segreteria dei Vicepresidenti del Consiglio regionale.
2. Le assunzioni possono essere altresì disposte per la sostituzione dei dipendenti che fruiscono del permesso di cui all'articolo 92, primo comma, lettera a), della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 82 della legge regionale 18/1996, purché l'assenza medesima sia superiore ad un mese, nonché per compensare la minore presenza in servizio dei dipendenti che fruiscono del rapporto di lavoro a tempo parziale.
3. Le assunzioni possono essere disposte per le qualifiche non superiori a quella di consigliere ed avere durata non superiore ad un anno ad eccezione di quanto disposto dal comma 9. Per la sostituzione di personale con qualifica di funzionario si provvede mediante assunzioni di personale nella qualifica di consigliere.
4. Il personale non può essere riassunto in servizio prima che siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del precedente contratto di lavoro a tempo determinato.
5. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di assunzione e si applicano le disposizioni legislative previste dall'ordinamento vigente per il personale regionale, tenuto conto della durata limitata del rapporto d'impiego e sempre che non siano incompatibili con i caratteri del relativo contratto. Il personale assunto ai sensi del comma 2 per compensare la minore presenza in servizio dei dipendenti che fruiscono del rapporto di lavoro a tempo parziale, presta servizio con un orario settimanale di 18 ore o di 22 ore, da individuarsi in relazione alle esigenze degli uffici; al personale medesimo compete il trattamento economico previsto dalla vigente normativa regionale per il rapporto di lavoro a tempo parziale.
8. Ai fini dell'assunzione, il personale deve comprovare il mantenimento dei requisiti richiesti all'atto dell'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 7, fatta eccezione per il limite di età e per l'iscrizione nelle liste per l'occupazione.
9. In sede di prima applicazione del presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, al fine di garantire la funzionalità dei servizi e la continuità dell'azione amministrativa, qualora dipendenti assenti ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, fruiscano, una volta rientrati in servizio, del permesso di cui all'articolo 92, primo comma, lettera a), della legge regionale 53/1981 o del rapporto di lavoro a tempo parziale, l'Amministrazione regionale può disporre la proroga dei contratti del personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 44/1988 in sostituzione dei suddetti dipendenti, ovvero il rinnovo dei contratti medesimi, purché il rapporto di lavoro si sia concluso, alla suddetta data, da non più di 30 giorni. La proroga o il rinnovo sono disposti per i periodi, anche consecutivi, di durata del permesso e del rapporto di lavoro a tempo parziale e comunque per non più di due anni.
10. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 18/1998
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 1/2000