Art. 50
(Esigenze operative della Direzione regionale
dell'agricoltura e dell'ERSA)
1. Al fine di fronteggiare particolari problemi di funzionalitą conseguenti anche a carenze di organico, la Direzione regionale dell'agricoltura e l'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) possono avvalersi del personale e delle strutture logistiche messi reciprocamente a disposizione dalle due strutture.