<< Art. 151
1. In caso di instaurazione di giudizio di qualsiasi tipo a carico di componenti della Giunta regionale, di organi collegiali di enti regionali, di dipendenti regionali, di soggetti esterni incaricati di funzioni regionali o inseriti in organismi regionali per attività svolte nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, la Regione provvede a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio, previo parere di conformità da parte dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente, nel caso in cui il giudizio si concluda con esclusione di responsabilità per il soggetto interessato.
2. In caso di successiva decisione giurisdizionale, passata in giudicato, modificativa del giudizio di carenza di responsabilità, la Regione ripete le spese legali rimborsate a carico dello stesso soggetto interessato. >>.